Art. 2.
(Costituzione del Fondo di risparmio).

      1. Il Fondo di risparmio è nominativo e può essere costituito, a decorrere dal 1o gennaio 2009, per iniziativa di chi esercita la potestà sul minore. Per ciascun minore può essere costituito un solo Fondo di risparmio.
      2. Il Fondo di risparmio è costituito in una delle seguenti forme:

          a) mediante apertura di un deposito, vincolato in conformità alle disposizioni dell'articolo 5, commi 1 e 2, della presente legge, presso la società Poste italiane Spa o una banca autorizzata ai sensi del titolo II, capo II, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, aderente ad apposita convenzione approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;

          b) mediante sottoscrizione di buoni fruttiferi postali destinati ai minori, emessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, ai sensi

 

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dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e distribuiti dalla società Poste italiane Spa, ovvero di altri strumenti finanziari, emessi dagli intermediari aderenti alle convenzioni previste dal presente articolo, secondo caratteristiche individuate dal regolamento previsto dall'articolo 11 della presente legge, di durata determinata in conformità alle disposizioni dell'articolo 5, commi 1 e 2, della presente legge;

          c) mediante sottoscrizione di un fondo d'investimento garantito, gestito da un soggetto autorizzato ai sensi del titolo III della parte II del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, aderente ad apposita convenzione approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, purché la durata del fondo d'investimento non sia inferiore a quella necessaria per l'applicazione dell'articolo 5, commi 1 e 2, della presente legge;

          d) mediante stipulazione di un contratto di assicurazione, di durata determinata in conformità alle disposizioni dell'articolo 5, commi 1 e 2, della presente legge, con un'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'attività nei rami vita ai sensi del titolo II del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, aderente ad apposita convenzione, approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

      3. Il contratto con il quale è costituito il Fondo di risparmio, nelle forme previste dal comma 2, reca l'espressa indicazione della sua finalità, mediante apposizione della denominazione di «Fondo di risparmio per la gioventù». Esso contiene altresì

 

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l'indicazione del nome del minore beneficiario del Fondo, della sua data di nascita, della sua residenza e del suo codice fiscale, nonché il vincolo di indisponibilità, salvo il caso previsto dall'articolo 7, fino al raggiungimento della maggiore età da parte del medesimo o alla sua emancipazione ai sensi dell'articolo 390 del codice civile.